| LA CONCILIAZIONE  La  conciliazione è una procedura di risoluzione delle controversie in base alla  quale una terza persona imparziale, il conciliatore, assiste le parti in  conflitto guidando la loro negoziazione e orientandole verso la ricerca di  accordi reciprocamente soddisfacenti.
 La  conciliazione non vuole sopperire alle carenze del sistema giudiziario, ne si  pone come alternativa alla giustizia, ma propone una via, differente dalle  altre più conosciute o più praticate, di soluzione dei conflitti.
 Ad  esempio l’arbitrato, così come il processo civile, appartiene alle procedure  contenziose, cioè rappresenta uno scontro tra due parti volto ad accertare la  violazione di un diritto: compito del giudice, o dell’arbitro, è quello di  mettere a confronto le parti e individuarne le relative responsabilità.
 Diversamente,  con la conciliazione si tenta di individuare la soluzione ottimale del problema  e di orientare le parti a giungere ad un accordo vantaggioso per entrambe.
 2010: LA CONCILIAZIONE VIENE  RICONOSCIUTA UFFICIALMENTE COME STRUMENTO DI RISOLUZIONE ALTERNATIVA DELLE  CONTROVERSIE   E’ entrato in vigore il 20 marzo 2010 il decreto  legislativo n. 28 del 4 /3/2010 che con decorrenza 20.03.2011 introduce  la conciliazione obbligatoria delle  controversie in materia civile e commerciale, con obiettivi di  decongestionamento dei processi presso i Tribunali e diffusione della cultura  del ricorso a soluzioni alternative.  Vediamo in sintesi  la disciplina alla luce delle novità introdotte dal d.lgs n. 28   
                  
                    Controversie oggetto di       conciliazione obbligatoria - Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo       28, chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una       controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni       ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende,       risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti,       da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con       altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il       procedimento di conciliazione ai sensi delle norme vigenti. 
                  
                    Procedimento - Al procedimento di       mediazione si applica il regolamento dell’organismo scelto dalle parti,       che deve in ogni caso garantire la riservatezza e l'imparzialità.  Il regolamento può altresì prevedere che       la mediazione si svolga secondo modalità telematiche. Il procedimento di       mediazione ha una durata non superiore a quattro mesi che decorre dalla       data di deposito della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza di       quello fissato dal giudice per il deposito della stessa. Il responsabile       dell’organismo che ha ricevuto la domanda designa un mediatore e fissa il       primo incontro tra le parti non oltre quindici giorni dal deposito.   
                  
                    Condizione di procedibilità - L’esperimento del       procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda       giudiziale. Il procedimento è previsto per azioni relative a una       controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione,       successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di       aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e       natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della       stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e       finanziari. 
                    Esito - Se è raggiunto un accordo       amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il       testo dell’accordo medesimo. Quando l’accordo non è raggiunto, il       mediatore può formulare una proposta di conciliazione. In ogni caso, il       mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fatto       concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Se la       conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l’indicazione       della proposta; il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il       quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro       impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore dà atto       della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di       mediazione. 
                  
                    Efficacia - Il verbale di accordo, il       cui contenuto non è contrario all’ordine pubblico o a norme imperative, è       omologato, su istanza di parte e previo accertamento anche della       regolarità formale, con decreto del presidente del tribunale nel cui       circondario ha sede l'organismo. Il verbale costituisce titolo esecutivo       per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per       l'iscrizione di ipoteca giudiziale. 
                    Agevolazioni fiscali - Alle parti che corrispondono       l’indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione       presso gli organismi è riconosciuto, in caso di successo della mediazione,       un credito d’imposta commisurato all’indennità stessa, fino a concorrenza       di euro cinquecento. In caso di insuccesso della mediazione, il credito       d’imposta è ridotto della metà. 
                  
                    Dichiarazioni - Le dichiarazioni rese o le       informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non       possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche       parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della       mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale       provengono le informazioni. Sulle stesse dichiarazioni e informazioni non       è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento       decisorio. 
                    Il Conciliatore: i  conciliatori sono  necessariamente persone fisiche, che abbiano certi requisiti di imparzialità,  di indipendenza e di professionalità.Il conciliatore non può  partecipare contemporaneamente a più di tre organismi di conciliazione (art. 6,  co. 2, d.m. 222/2004).
 Ciascun organismo di conciliazione  (diverso da quelli istituiti ai sensi dell’art. 4 l. 580/1993) deve, d’altra  parte, avere almeno sette conciliatori che abbiano dato esclusiva disponibilità  al richiedente (art. 4, co. 3, lett. f, d.m. 222/2004).
 Il conciliatore deve essere:
un  magistrato in quiescenza;un  professore universitario di ruolo di materie giuridiche o economiche anche in  quiescenza;un  professionista iscritto in albi professionali di materie giuridiche o  economiche da oltre 15 anni anche se successivamente cancellati non per motivi  disciplinari;un  laureato in materia giuridiche o economiche ovvero un iscritto in albi  professionali in materia giuridiche o economiche con anzianità inferiore ai 15  anni purché abbia seguito con successo un corso specifico di formazione per  conciliatori, che sia stato svolto in conformità a quanto prescritto dalla  determinazione assunta dal Responsabile del registro a norma dell’art. 10, co.  5, d.m. 222/2004. 
                
                  Organismi di conciliazione - Gli organismi di       conciliazione possono essere soggetti autonomi di diritto, costituiti sia       in forma associativa che societaria e di natura pubblica e di natura       privata. Per poter assolvere alle funzioni  stabilite dalla legge e al fine di assicurare il controllo del Ministero della  Giustizia, gli organismi di conciliazione devono ottenere l’iscrizione in un  apposito registro tenuto presso il Ministero e sottoposto alla vigilanza del  responsabile del registro. Questo registro è una sorta di  data base, nel quale vengono individuati tutti gli organismi che, avendone  fatto domanda supportata dai requisiti e dagli allegati richiesti, siano stati  regolarmente iscritti nel registro e abbiano pertanto la qualificazione a  svolgere i procedimenti idonei a produrre gli effetti previsti dagli artt. 38 –  40 del D.L.gs ai sensi del D.M. n. 222/2004.
 Va sottolineato che le camere di  commercio sia individualmente che in forma associata, abbiano istituto  organismi di conciliazione hanno diritto di ottenere ‘iscrizione nel registro  (art. 38, comma 2) su semplice domanda (art. 4, comma 2, D.M. n. 222/2004).
 È escluso che l'organismo di  conciliazione possa essere una persona fisica.
 Forte accenno inoltre pone la  legge sui requisiti soggettivi che devono possedere gli organismi di  conciliazione ai fini dell’iscrizione nel registro.
 
                
                  
                    Formazione del Conciliatore - Secondo l’attuale       orientamento del Ministero della Giustizia, sulla base dell’art. 4, comma       4, lett. a) del D.M. n. 222/2004, integrato con i chiarimenti alle domande       più frequenti (FAQ) pubblicate nel sito del Ministero, la formazione dei       conciliatori ai sensi del D. Lgs. n. 5/2003 deve avere le seguenti       caratteristiche: 
                  
                  
                  
                    Ente di formazione – Il corso deve essere erogato interamente  da un ente di formazione abilitato dal Ministero della Giustizia. Docenti – Tutti i docenti devono essere  accreditati dal Ministero della Giustizia. Periodo di frequenza – Il corso deve essere  frequentato in data successiva all’accreditamento dell’ente di formazione Durata e contenuti – La durata complessiva del corso  deve essere almeno di 50 ore (con non meno di 16 ore di pratica e 4 ore per la  valutazione) con i seguenti contenuti minimi: strumenti di risoluzione delle  controversie alternativi alla giurisdizione; principi, natura e funzione della  conciliazione; esperienze internazionali e principi comunitari; compiti,  responsabilità e caratteristiche del conciliatore; rapporti tra conciliatore e  organismi di conciliazione; tecniche di conciliazione; la procedura di  conciliazione; rapporti con la tutela contenziosa; e almeno 8 ore di lezione  con i seguenti contenuti minimi: le controversie di cui all'art. 1 D. Lgs. 17  Gennaio 2003, n. 5; i riti societari dì cognizione ordinaria e sommaria.  
                  Numero massimo di partecipanti – I corsi di formazione devono  avere al massimo 30 partecipanti. Requisiti dei partecipanti – I partecipanti devono essere in  possesso, alla data di inizio del corso, del diploma di laurea in materie giuridiche  o economiche o lauree equipollenti. Coloro  che hanno frequentato e superato con successo un corso con le caratteristiche  sopra elencate, e sono in possesso degli ulteriori requisiti richiesti dal D.M.  n. 222/2004 (ad esempio certificato carichi pendenti), possono richiedere  l’iscrizione agli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a  norma dell’art. 38 del D. Lgs. 17 Gennaio 2003, n. 5. L’accettazione di tale  richiesta è a totale discrezione dell’ente che la riceve.                
 
                  
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                          | Per informazioni rivolgersi a: Sede di Firenzr
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 tel: 055 334020
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