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Formazione del Conciliatore Professionale

Con provvedimento del 29.10.2010 il Ministero della Giustizia ha riconosciuto OPES Formazione tra gli Enti accreditati per lo svolgimento della formazione obbligatoria dei Conciliatori prevista dal DM 23.07.2004 n. 222 e dal D.M. 18.10.2010 n. 180

LA CONCILIAZIONE


La conciliazione è una procedura di risoluzione delle controversie in base alla quale una terza persona imparziale, il conciliatore, assiste le parti in conflitto guidando la loro negoziazione e orientandole verso la ricerca di accordi reciprocamente soddisfacenti.
La conciliazione non vuole sopperire alle carenze del sistema giudiziario, ne si pone come alternativa alla giustizia, ma propone una via, differente dalle altre più conosciute o più praticate, di soluzione dei conflitti.
Ad esempio l’arbitrato, così come il processo civile, appartiene alle procedure contenziose, cioè rappresenta uno scontro tra due parti volto ad accertare la violazione di un diritto: compito del giudice, o dell’arbitro, è quello di mettere a confronto le parti e individuarne le relative responsabilità.
Diversamente, con la conciliazione si tenta di individuare la soluzione ottimale del problema e di orientare le parti a giungere ad un accordo vantaggioso per entrambe.

2010: LA CONCILIAZIONE VIENE RICONOSCIUTA UFFICIALMENTE COME STRUMENTO DI RISOLUZIONE ALTERNATIVA DELLE CONTROVERSIE 

E’ entrato in vigore il 20 marzo 2010 il decreto legislativo n. 28 del 4 /3/2010 che con decorrenza 20.03.2011 introduce  la conciliazione obbligatoria delle controversie in materia civile e commerciale, con obiettivi di decongestionamento dei processi presso i Tribunali e diffusione della cultura del ricorso a soluzioni alternative.

Vediamo in sintesi la disciplina alla luce delle novità introdotte dal d.lgs n. 28

 

  • Controversie oggetto di conciliazione obbligatoria - Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 28, chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di conciliazione ai sensi delle norme vigenti.
  • Procedimento - Al procedimento di mediazione si applica il regolamento dell’organismo scelto dalle parti, che deve in ogni caso garantire la riservatezza e l'imparzialità.  Il regolamento può altresì prevedere che la mediazione si svolga secondo modalità telematiche. Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a quattro mesi che decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della stessa. Il responsabile dell’organismo che ha ricevuto la domanda designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre quindici giorni dal deposito.

 

  • Condizione di procedibilità - L’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Il procedimento è previsto per azioni relative a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.
  • Esito - Se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell’accordo medesimo. Quando l’accordo non è raggiunto, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fatto concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l’indicazione della proposta; il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.
  • Efficacia - Il verbale di accordo, il cui contenuto non è contrario all’ordine pubblico o a norme imperative, è omologato, su istanza di parte e previo accertamento anche della regolarità formale, con decreto del presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l'organismo. Il verbale costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.
  • Agevolazioni fiscali - Alle parti che corrispondono l’indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d’imposta commisurato all’indennità stessa, fino a concorrenza di euro cinquecento. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d’imposta è ridotto della metà.
  • Dichiarazioni - Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sulle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.
  • Il Conciliatore: i conciliatori sono necessariamente persone fisiche, che abbiano certi requisiti di imparzialità, di indipendenza e di professionalità.
    Il conciliatore non può partecipare contemporaneamente a più di tre organismi di conciliazione (art. 6, co. 2, d.m. 222/2004).
    Ciascun organismo di conciliazione (diverso da quelli istituiti ai sensi dell’art. 4 l. 580/1993) deve, d’altra parte, avere almeno sette conciliatori che abbiano dato esclusiva disponibilità al richiedente (art. 4, co. 3, lett. f, d.m. 222/2004).
    Il conciliatore deve essere:
  • un magistrato in quiescenza;
  • un professore universitario di ruolo di materie giuridiche o economiche anche in quiescenza;
  • un professionista iscritto in albi professionali di materie giuridiche o economiche da oltre 15 anni anche se successivamente cancellati non per motivi disciplinari;
  • un laureato in materia giuridiche o economiche ovvero un iscritto in albi professionali in materia giuridiche o economiche con anzianità inferiore ai 15 anni purché abbia seguito con successo un corso specifico di formazione per conciliatori, che sia stato svolto in conformità a quanto prescritto dalla determinazione assunta dal Responsabile del registro a norma dell’art. 10, co. 5, d.m. 222/2004.
  • Organismi di conciliazione - Gli organismi di conciliazione possono essere soggetti autonomi di diritto, costituiti sia in forma associativa che societaria e di natura pubblica e di natura privata. Per poter assolvere alle funzioni stabilite dalla legge e al fine di assicurare il controllo del Ministero della Giustizia, gli organismi di conciliazione devono ottenere l’iscrizione in un apposito registro tenuto presso il Ministero e sottoposto alla vigilanza del responsabile del registro.
    Questo registro è una sorta di data base, nel quale vengono individuati tutti gli organismi che, avendone fatto domanda supportata dai requisiti e dagli allegati richiesti, siano stati regolarmente iscritti nel registro e abbiano pertanto la qualificazione a svolgere i procedimenti idonei a produrre gli effetti previsti dagli artt. 38 – 40 del D.L.gs ai sensi del D.M. n. 222/2004.
    Va sottolineato che le camere di commercio sia individualmente che in forma associata, abbiano istituto organismi di conciliazione hanno diritto di ottenere ‘iscrizione nel registro (art. 38, comma 2) su semplice domanda (art. 4, comma 2, D.M. n. 222/2004).
    È escluso che l'organismo di conciliazione possa essere una persona fisica.
    Forte accenno inoltre pone la legge sui requisiti soggettivi che devono possedere gli organismi di conciliazione ai fini dell’iscrizione nel registro.
  • Formazione del Conciliatore - Secondo l’attuale orientamento del Ministero della Giustizia, sulla base dell’art. 4, comma 4, lett. a) del D.M. n. 222/2004, integrato con i chiarimenti alle domande più frequenti (FAQ) pubblicate nel sito del Ministero, la formazione dei conciliatori ai sensi del D. Lgs. n. 5/2003 deve avere le seguenti caratteristiche:
      • Ente di formazione – Il corso deve essere erogato interamente da un ente di formazione abilitato dal Ministero della Giustizia.
      • Docenti – Tutti i docenti devono essere accreditati dal Ministero della Giustizia.
      • Periodo di frequenza – Il corso deve essere frequentato in data successiva all’accreditamento dell’ente di formazione
      • Durata e contenuti – La durata complessiva del corso deve essere almeno di 50 ore (con non meno di 16 ore di pratica e 4 ore per la valutazione) con i seguenti contenuti minimi: strumenti di risoluzione delle controversie alternativi alla giurisdizione; principi, natura e funzione della conciliazione; esperienze internazionali e principi comunitari; compiti, responsabilità e caratteristiche del conciliatore; rapporti tra conciliatore e organismi di conciliazione; tecniche di conciliazione; la procedura di conciliazione; rapporti con la tutela contenziosa; e almeno 8 ore di lezione con i seguenti contenuti minimi: le controversie di cui all'art. 1 D. Lgs. 17 Gennaio 2003, n. 5; i riti societari dì cognizione ordinaria e sommaria.
  • Numero massimo di partecipanti – I corsi di formazione devono avere al massimo 30 partecipanti.
  • Requisiti dei partecipanti – I partecipanti devono essere in possesso, alla data di inizio del corso, del diploma di laurea in materie giuridiche o economiche o lauree equipollenti.
  • Coloro che hanno frequentato e superato con successo un corso con le caratteristiche sopra elencate, e sono in possesso degli ulteriori requisiti richiesti dal D.M. n. 222/2004 (ad esempio certificato carichi pendenti), possono richiedere l’iscrizione agli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell’art. 38 del D. Lgs. 17 Gennaio 2003, n. 5. L’accettazione di tale richiesta è a totale discrezione dell’ente che la riceve.
Per informazioni rivolgersi a:
Sede di Firenzr
e-mail:master@opesformazione.it
tel: 055 334020
fax: 055 3226006

 
 
 
Via F. D. Guerrazzi, 1/D 50132 FIRENZE - Tel. 055 334020 Fax: 0553226006 Via Tor Fiorenza, 35 ROMA - Tel. 06865081 Fax: 06 86508235
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